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Regolamento

Regolamento del Liceo Artistico "De Nittis Pascali"

Descrizione

Regolamento_per_la_concessione_di_dispositivi_tecnologici_in_comodato_uso_alle_studentesse_e_gli_studenti

PREMESSA

Il presente regolamento, le cui disposizioni sono state formulate seguendo le indicazioni della legislazione vigente, si propone di sollecitare la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della Scuola ad un corretto e proficuo funzionamento dell’Istituto in connessione con la più vasta realtà sociale del territorio.

Tutte le attività dell’Istituto concorrono, ciascuna nel proprio ambito, alla salvaguardia del diritto allo studio, garantito a tutti dalla Costituzione, alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, allo sviluppo della personalità anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e al senso civile di responsabilità, alla realizzazione di un’adeguata preparazione culturale e professionale, alla partecipazione democratica alle attività scolastiche, al fine di promuovere negli studenti il pieno sviluppo della personalità e capacità di apprendimento autonomo e critico, per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro e per il conseguimento di una adeguata preparazione di base, atta anche alla prosecuzione degli Studi Universitari.

La Scuola realizza queste sue finalità nel rispetto della libertà di espressione, pensiero e religione e nel rifiuto di barriere ideologiche, sociali, culturali ed etniche, attraverso la valorizzazione della diversità, intesa come fonte di ricchezza, e attraverso una gestione partecipativa di tutte le sue componenti, pur nella necessaria ed ordinata distinzione dei compiti, dei ruoli e delle funzioni dei singoli, ma sempre in uno spirito di libertà e condivisione.

Riferimenti normativi

Le norme consultate per la stesura del presente regolamento, cui si rimanda per l’integrazione delle parti mancanti e per la corretta interpretazione dello stesso, sono le seguenti:

• Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 2, 3, 30, 33, 34, 97;

• Legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche e integrazioni;

• D.lgs. 297/1994, “Testo unico delle discipline legislative in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado”, articoli 1, 2, 7, 395, 396;

• DPR 249/1998, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;

• DPR 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 59/1997”;

• D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

• Direttiva. M. n.5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” ;

• Direttiva M. n.16 del 5/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” ;

• Direttiva M. n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” ;

• DPR 235/2007, “Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;

• Art. 2 della L. 169/2008, “Valutazione del comportamento degli studenti” ;

• Nota MIUR prot. n. 3602/P0 del 04/07/2008;

• D.P.R. 122/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”;

• D.P.R. 89/2010, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”.

Gli ultimi riferimenti normativi sulla valutazione assumono particolare rilievo nell’affidare al Consiglio di Classe la valutazione periodica del comportamento degli studenti mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Tale valutazione, unitamente a quella relativa agli apprendimenti, concorre alla complessiva valutazione dello studente, alla determinazione della media dei voti ed all’attribuzione del credito formativo. Se corrispondente ad una votazione inferiore a sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo di studi. Viene valutato il comportamento degli allievi durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente, in ordine all’intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione. In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.

Va sottolineato, inoltre, che, per la validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di ciascuno studente.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 (modifiche) e con delibera n. 3 (nomina dell’Organo di Garanzia Interno) del 24 gennaio 2011.

CODICE DISCIPLINARE
DEGLI STUDENTI
Ai sensi del comma 2 dell’art. 14 del D.P.R. 275/99 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) e dell’art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 249 del 24/06/1998), il Liceo Artistico Statale “De Nittis – Pascali” di Bari adotta il presente Codice Disciplinare degli Studenti.

ARTICOLO 1 – Attività didattica

L’attività didattica si svolge nell’orario stabilito secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

Per l’anno scolastico 2013/14 l’orario d’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,00.

ARTICOLO 2 – Frequenza

Gli alunni sono tenuti a frequentare la scuola con regolarità. Le irregolarità nella frequenza (assenze e uscite anticipate) saranno valutate dagli organi competenti ai fini della determinazione della validità dell’anno scolastico, del voto di condotta e dell’assegnazione dei crediti scolastici.

Ai sensi dell’art. 14, c. 7 del DPR 122/2009, tenuto conto della Circolare di chiarimenti emanata dal MIUR ( Prot. n. 7736 R.U. del 27 ottobre 2010), per la validità dell’anno scolastico il numero delle ore di assenza non deve superare un quarto del monte ore annuale personalizzato previsto dall’offerta formativa.

I Consigli di Classe valuteranno la possibilità di deroghe in situazioni di assenze documentate dovute a gravi e comprovati motivi di salute.

In particolare, per gli studenti del triennio, il superamento di quindici giornate complessive di assenza nel corso dell’anno, non imputabili a malattie o a gravi esigenze di famiglia debitamente documentate, pregiudicherà l’attribuzione del punteggio massimo della fascia di appartenenza del credito scolastico e potrebbe concorrere, insieme ad altre mancanze, all’abbassamento del voto di condotta.

ARTICOLO 3 – Ingresso

Gli alunni entrano a scuola nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni stabilito alle ore 8,10. Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio effettivo delle lezioni.

ARTICOLO 4 – Presenza in classe

Gli studenti sono tenuti a restare nelle rispettive aule o laboratori durante l’orario delle lezioni e al cambio dei docenti. La loro presenza sarà verificata a ogni cambio di aula/laboratorio. Il personale ausiliario controllerà che, durante l’attività didattica, gli studenti non circolino arbitrariamente per l’Istituto e comunicherà ai docenti delle rispettive classi i nomi degli inadempienti. L’accesso ai servizi igienici e/o ai distributori di alimenti, ai servizi di segreteria e/o di biblioteca è consentito, a partire dalla seconda ora, a uno studente per classe alla volta.

ARTICOLO 5 – Permessi orari

Sono eccezionalmente ammesse entrate posticipate, con dieci minuti di tolleranza dall’inizio delle lezioni.

Dopo le ore 8,20 si rende necessaria la registrazione del ritardo da parte dell’ufficio della Presidenza (Dirigente Scolastico e Docenti Collaboratori) e la giustificazione, firmata dal genitore, da presentare il giorno successivo. Il Docente in servizio alla prima ora di lezione avrà cura di annotare sul registro di classe l’orario esatto di ammissione in aula. Il raggiungimento di cinque ritardi, che non siano attribuibili ai disservizi dei mezzi di trasporto pubblico, o che non siano stati contestualmente giustificati dalla famiglia, comporterà la segnalazione (affidata al Docente Coordinatore della classe) ai genitori che saranno invitati ad accompagnare personalmente i propri figli a scuola il giorno seguente.

Le uscite anticipate sono ammesse se richieste personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci.
I permessi di uscita anticipata saranno concessi esclusivamente per le ragioni sotto indicate:

• Visite mediche o analisi di laboratorio – Indisposizione.

• Gravi motivi di famiglia che devono essere opportunamente specificati o documentati.

In ogni caso, le uscite anticipate degli alunni, anche se maggiorenni, saranno concesse solo se gli studenti saranno prelevati dai genitori o da un delegato munito di valido documento di riconoscimento. Altri motivi generici non saranno presi in considerazione.

ARTICOLO 6 – Assenze

Tutte le assenze da scuola devono essere giustificate, qualunque sia il motivo, mediante il libretto delle giustificazioni. Le assenze periodiche, collettive e immotivate (ovvero non in concomitanza di manifestazioni studentesche notoriamente organizzate) sono da giustificare personalmente dai genitori. La richiesta di giustificazione è presentata il giorno del rientro a scuola. Chi non giustifica l’assenza è ammesso in classe con riserva e con l’obbligo di giustificare il giorno dopo. Se la giustificazione non è presentata entro cinque giorni, la scuola avverte la famiglia per iscritto e lo studente potrà essere riammesso alle lezioni previo assenso dei genitori. La richiesta di giustificazione dello studente, anche se maggiorenne, deve essere firmata dal genitore che ha ritirato il libretto e ha apposto la firma all’interno della copertina. La riammissione dello studente è annotata da parte del docente sul registro di classe col preciso riferimento alla data delle assenze. Per le assenze di durata superiore ai cinque giorni è necessario che venga esibito un certificato medico che attesti che l’alunno è in grado di riprendere le lezioni. Quando si verificassero assenze continuative o frequenti la scuola si preoccuperà di accertarne i motivi.

ARTICOLO 7 – Alunni maggiorenni

Per gli alunni maggiorenni, che vivono in casa con i propri genitori, è richiesta la firma di questi ultimi su giustificazioni di assenze, permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata, autorizzazioni. Il Consiglio di Istituto disporrà eventuali deroghe in situazioni particolari.

ARTICOLO 8 – Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Documento di valutazione dei rischi elaborato dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e di Protezione dell’Istituto, in ottemperanza al D. Lgs. 626/94 così come integrato e modificato dal D. Lgs. 81/2008 (Nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

ARTICOLO 9 – Uso degli spazi, delle strutture e delle dotazioni della Scuola

Gli studenti devono aver cura delle suppellettili e preservare il decoro degli ambienti della scuola, garantire la conservazione e il corretto funzionamento dei locali e delle attrezzature messi a loro disposizione, evitando nello specifico di imbrattare banchi, muri e gettando i rifiuti negli appositi cestini. In caso di danneggiamenti alle strutture e al patrimonio della istituzione scolastica causati dagli studenti, i genitori degli alunni responsabili (o gli stessi se maggiorenni ed economicamente autonomi) saranno chiamati al risarcimento.

La misura del risarcimento sarà quantificata dal Direttore S.G.A., al quale viene affidata la valutazione dell’entità del danno e del costo della sua riparazione.

Nell’impossibilità dell’identificazione dei responsabili del danno, il risarcimento ricadrà su tutta la popolazione scolastica.

Più precisamente, il danneggiamento di un’aula o laboratorio ricadrà sugli alunni di tutte le classi che li occupano in condominio; il danneggiamento degli spazi comuni (ad es. corridoi, bagni, etc.) ricadrà in ugual misura su tutti gli alunni della Scuola.

Particolare cura e rispetto sono dovuti da parte degli alunni alle strutture e ai locali messi a disposizione del Liceo dalla Società Ginnastica Angiulli, nel rapporto di convenzione per lo svolgimento delle attività di Educazione Fisica.

ARTICOLO 10 – Custodia oggetti personali

Gli alunni sono tenuti a custodire personalmente i propri oggetti personali, specie se ritenuti di valore, poiché la scuola non può rispondere di eventuali furti o smarrimenti.

ARTICOLO 11 – Fumo

Per norma di legge è assolutamente vietato fumare nelle aule, nei luoghi di riunione, nei corridoi, nei servizi e in tutte le aree di pertinenza della scuola. Tutti coloro che accedono all’edificio scolastico sono tenuti al rispetto di questa norma.

ARTICOLO 12 – Telefoni cellulari e altre apparecchiature tecnologiche

In tutta l’area scolastica è tassativamente vietato l’uso di qualsiasi apparecchiatura tecnologica per registrare immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche (videofilmati), voci o suoni (tali azioni si configurano come gravi violazioni dell’immagine e della privacy secondo il D.Lgs. 196/2003).

All’interno della scuola è altresì vietato, come da Direttiva n. 30 del 15/03/07 del M.P.I., l’uso dei telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per comunicare con l’esterno e/o trasmettere o ricevere messaggi, salvo casi di necessità su valutazione e autorizzazione del docente per gli studenti. Le comunicazioni con le famiglie durante l’attività scolastica saranno possibili, per comprovati motivi d’urgenza, preferibilmente tramite il telefono messo a disposizione dalla scuola o altrimenti dal proprio cellulare su autorizzazione del docente.

Durante la permanenza a scuola, i cellulari devono essere tenuti spenti. In caso di violazione, il cellulare, privo della sim card, sarà ritirato dal docente e consegnato in Presidenza.

Durante i compiti in classe, i cellulari saranno consegnati al docente della classe, che li restituirà al termine della lezione. Se lo studente sarà trovato in possesso del cellulare, il compito sarà annullato.

Le violazioni al presente articolo del regolamento saranno severamente valutate sotto il profilo disciplinare.

ARTICOLO 13 – Accesso ai distributori di alimenti

L’accesso ai distributori automatici di cibi e di bevande è consentito, a partire dalla seconda ora, ad un alunno per classe previa autorizzazione del docente.

La consumazione di bevande calde deve essere effettuata rapidamente presso i distributori, evitando il trasporto dei bicchieri nei locali della scuola.

La consumazione dei cibi deve essere concentrata nelle ore centrali della mattina (9,50 – 11,30), all’interno delle classi, su concessione di qualche minuto di pausa da parte dei docenti in orario di lezione, previo accordo tra gli stessi.

In tutti i laboratori multimediali, nel laboratorio scientifico, in aula 8, in biblioteca è severamente vietato consumare cibi e bevande di qualsiasi specie.

È altresì vietata la consumazione di cibi e bevande durante il trasporto verso la palestra della Società Ginnastica Angiulli e in tutti i locali messi dalla stessa a disposizione del Liceo.

ARTICOLO 14 – Mancanze disciplinari.

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono i seguenti:

• ritardi ricorrenti e non addebitabili ai mezzi di trasporto pubblico o a motivi di salute;

• assenze ricorrenti e immotivate di natura saltuaria o periodica;

• assenze non giustificate;

• mancanza del materiale didattico occorrente;

• mancato rispetto delle consegne a casa;

• mancato rispetto delle consegne a scuola;

• comportamenti turbativi delle attività didattiche e/o in violazione del codice disciplinare degli studenti;

• attivazione o impiego non autorizzato del telefono cellulare o di altre apparecchiature tecnologiche;

• uso di espressioni irriguardose e offensive verso gli altri;

l) atti vandalici con effetti di danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di locali, materiali, arredi e strutture scolastiche;

m) violenze verbali, fisiche o psicologiche verso gli altri che violano la dignità ed il rispetto della persona;

n) reati o compromissione dell’incolumità delle persone .

ARTICOLO 15 – Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e correttiva, hanno sempre carattere temporaneo, sono proporzionati all’infrazione, tendono al ripristino dei corretti rapporti all’interno della comunità scolastica e al rafforzamento del senso di responsabilità, devono essere ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e consentire allo studente di convertirli in attività in favore della comunità scolastica e possono essere irrogati soltanto individualmente.

Le sanzioni previste sono le seguenti:

• richiamo verbale;

• ammonizione scritta sul registro di classe da parte del Docente da applicarsi in presenza dei casi riportati nei punti da a) a g) dell’art. 14. Tale richiamo sarà comunicato al DS, alla famiglia e al Consiglio di classe nella componente docente;

• ammonizione scritta sul registro di classe da parte del DS da applicarsi in presenza dei casi riportati nei punti da a) a g) dell’art. 14. Tale richiamo sarà comunicato alla famiglia e al Consiglio di classe nella componente docente;

• in sede di scrutinio intermedio o finale delibera, da parte del Consiglio di classe, di voto sul comportamento sufficiente (sei), con possibile conseguente abbassamento della media del profitto, in presenza dei casi riportati nei punti da a) a g), i), l) dell’art. 14;

• in sede di scrutinio intermedio o finale delibera, da parte del Consiglio di classe, di voto sul comportamento insufficiente con, nel caso di scrutinio finale, conseguente non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato, in presenza dei casi riportati nei punti m) e n) dell’art. 14;

• obbligo di svolgimento di attività aggiuntive, didattiche o non, indicate dal Consiglio di classe, in relazione alla natura della mancanza commessa, in presenza dei casi riportati nei punti g), i), l), m) e n) dell’art. 1 4 e finalizzate al recupero dello studente e alla sensibilizzazione nei riguardi dei valori della convivenza civile e della legalità;

• sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia per il tramite del DS, nel caso della fattispecie prevista dal punto h) dell’art. 14;

• esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, stage, visite guidate, ecc.) in presenza dei casi riportati nei punti g), i), l), m), n);

• sospensione dalle lezioni da uno a due giorni, deliberata dal Consiglio di Classe, nel caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari riportate nei punti g), i), l), m) e n) dell’art. 1 4, con o senza obbligo di presenza a scuola e con obbligo di svolgimento di attività aggiuntive in favore della comunità scolastica;

• sospensione dalle lezioni da tre a cinque giorni, deliberata dal Consiglio di Classe, nel caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari riportate nei punti g), i), l), m) e n) dell’art. 14, con o senza obbligo di presenza a scuola e con obbligo di svolgimento di attività aggiuntive e in favore della comunità scolastica;

• sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni, deliberata dal Consiglio di Classe, nel caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari riportate nei punti g), i), l), m) e n) dell’art. 14, con o senza obbligo di presenza a scuola e con obbligo di svolgimento di attività aggiuntive e in favore della comunitàscolastica;

• allontanamento dalla scuola per più di quindici giorni, o non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del corso di studi in presenza di reati e di comportamenti che possano compromettere l’incolumità fisica e psicologica delle persone, deliberati dal Consiglio di Istituto;

• per le mancanze di cui all’art. 14 al punto l) lo studente è tenuto al risarcimento del danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o potrà essere indirizzato, a seguito di delibera del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto, a svolgere attività di volontariato presso centri convenzionati . In caso di mancata individuazione dei responsabili delle mancanze disciplinari di cui al punto l), le relative sanzioni ricadranno su tutti gli alunni della scuola, così come puntualizzato all’art. 9.

Dopo tre annotazioni da parte dei Docenti e/o del Dirigente Scolastico sul registro di classe, valutate in base alla gravità della mancanza disciplinare commessa, il Consiglio di Classe prenderà in esame la possibilità della somministrazione del provvedimento disciplinare della sospensione.

ARTICOLO 16 – Organi competenti

Gli organi e le figure competenti all’irrogazione delle sanzioni sono:

1) un Docente del Consiglio di Classe, o il Dirigente Scolastico su proposta del Docente, o i Docenti Collaboratori del D.S. per quanto attiene i ritardi, le assenze non giustificate, la mancanza di materiale didattico occorrente, il mancato rispetto delle consegne a casa e a scuola, il disturbo delle attività didattiche, la violazione del codice disciplinare degli studenti, il tenere accesi il telefonino o altri apparecchi elettronici, l’impiego di linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri;

2) il Consiglio di Classe, sempre a seguito di segnalazione da parte di un insegnante, nel caso di danneggiamento di suppellettili e di deturpamento degli ambienti della scuola o in presenza di gravi e reiterate infrazioni disciplinari;

3) il Consiglio di Istituto per la fattispecie delle mancanze disciplinari più importanti, come i reati o la compromissione dell’incolumità fisica e psicologica delle persone.

ARTICOLO 17 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

L’Organo di Garanzia Interno (OGI) è un organo collegiale che dura in carica tre anni scolastici, ed è composto dal D.S., che lo presiede, da un Docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli Studenti e da un rappresentate eletto dai Genitori .

L’OGI è competente per le seguenti materie:

• esame dei ricorsi avverso le sanzioni irrogate dagli organi preposti;

• conflitti in merito all’applicazione del Regolamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti sollevati dalla parte studentesca o da chiunque vi abbia interesse.

L’OGI è convocato dal DS entro 15 gg. dalla irrogazione delle sanzioni per l’esame dei ricorsi avverso le stesse. Di tali convocazioni è data notizia formale allo studente da sanzionare ed al docente coordinatore del Consiglio di Classe interessato. A inizio seduta, lo studente è invitato ad esporre le proprie ragioni o a presentare una memoria difensiva. Subito dopo è ammesso il Docente Coordinatore del Consiglio di classe che illustra, e deposita, una relazione scritta sull’episodio e sul contesto relazionale in cui è maturata la mancanza in oggetto. L’OGI decide poi a porte chiuse.

ARTICOLO 18 – Diritti degli studenti

Gli studenti hanno diritto:

• alla riservatezza (art. 2 c. 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti);

• ad essere informati sulle decisioni scolastiche (art. 2 c. 3);

• a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola (art. 2 c. 4);

• alla valutazione trasparente e tempestiva (art. 2 c. 4);

• ad esprimere la propria opinione su rilevanti questioni inerenti l’organizzazione scolastica (art.2 c.5);

• al rispetto dell’identità culturale e religiosa per gli studenti stranieri (art. 2 c. 7).

ARTICOLO 19 – Assemblea d’Istituto

Gli alunni hanno diritto ad un’assemblea generale con scadenza mensile, in orario scolastico e a partire dalla seconda ora di lezione, ad eccezione del primo e dell’ultimo mese di attività didattica che sono da identificare con i mesi di settembre e maggio. Al termine delle attività programmate, gli alunni sono liberi di lasciare l’edificio scolastico. I genitori saranno avvertiti dello svolgimento delle assemblee per il tramite dei propri figli con lettera circolare comunicata alle classi. Il Dirigente Scolastico e i Docenti hanno facoltà di assistere all’Assemblea d’Istituto con diritto d’intervento. I Docenti in ogni caso hanno il dovere di assicurare la vigilanza secondo il proprio orario di servizio. La partecipazione di persone esterne alla scuola deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto, previa richiesta motivata al Presidente ed effettuata con largo anticipo. Nel caso in cui si richieda la partecipazione di esperti estranei alla scuola, la richiesta va preventivamente presentata al Consiglio d’Istituto. Le richieste di assemblee degli studenti, in cui deve essere specificato l’o.d.g. nell’ambito di una programmazione annuale, devono essere presentate al Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni prima della data di convocazione, dai rappresentanti d’Istituto, fatti salvi casi eccezionali, e le assemblee devono essere autorizzate e comunicate agli studenti mediante circolare della Presidenza.

ARTICOLO 20 – Assemblea di classe

Le assemblee di classe devono essere richieste, secondo le modalità previste dall’art. 14 del T.U. 297/94, almeno cinque giorni prima al Dirigente Scolastico che ne autorizza lo svolgimento previo consenso autorizzato con firma dei docenti delle ore interessate. Le assemblee di classe si possono svolgere nell’arco di una o due ore e devono essere fissate, per ogni mese, in giorni diversi della settimana e concordate, con criterio di turnazione, con i docenti del Consiglio di Classe. La richiesta, effettuata per iscritto e firmata dai rappresentanti di classe, deve contenere la proposta di un o.d.g. (art. 2 c. 9). Non saranno concesse assemblee nel primo e nell’ultimo mese di attività didattica che sono da identificare rispettivamente con il mese di settembre e il mese di maggio. I docenti in orario sono tenuti a vigilare sull’assemblea che può essere sciolta nel caso di comportamento lesivo dei principi democratici o nel caso di disturbo alle altre classi impegnate nelle lezioni.

ARTICOLO 21 – Patto educativo di corresponsabilità

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 235/2007 (art. 5 bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, DPR 249/1998) è richiesta la sottoscrizione da parte dei Genitori e degli Studenti di un Patto di corresponsabilità educativa, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra l’Istituzione Scolastica, gli Studenti e gli esercenti la patria potestà.

L’Istituzione Scolastica prevede una giornata per l’apposita convocazione degli Studenti e delle loro Famiglie finalizzata alla presentazione e alla condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Piano dell’Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità educativa.

Regolamento Visite Guidate

e Viaggi di Istruzione

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, le manifestazioni culturali, le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali e didattiche, i gemellaggi fra scuole, gli stage, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

ARTICOLO 1:

I promotori delle iniziative sono i Docenti, i quali avanzano le proposte ai Consigli di Classe nell’ambito della programmazione didattica e dei progetti e attività previsti nel P.O.F.

ARTICOLO 2:

Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sulle iniziative proposte, le esamina, verificandone la coerenza con le attività previste nella programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento e, nell’ipotesi di valutazione positiva, indica il docente referente-organizzatore e i docenti accompagnatori con l’indicazione degli eventuali sostituti.

ARTICOLO 3:

Il docente referente-organizzatore, dopo l’approvazione del Consiglio di Classe, presenta un progetto dell’attività didattica che si prevede di svolgere al Docente responsabile della Funzione Strumentale per le attività studentesche. Quest’ultimo riferisce al Dirigente Scolastico, il quale procede alla richiesta dei preventivi presso le agenzie e le ditte di autotrasporti. Lo svolgimento della gara è di competenza del Consiglio di Istituto.

ARTICOLO 4:

Le attività promosse e programmate dai Consigli di Classe e approvate dal Collegio dei Docenti rientrano nel “Piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione”, parte integrante del POF.

ARTICOLO 5:

La delibera esecutiva del Piano è di competenza del Consiglio di Istituto.

ARTICOLO 6:

Il numero dei docenti accompagnatori è, di norma, di 1 per ogni 15 alunni partecipanti se il viaggio d’istruzione o visita guidata si svolge nel territorio nazionale. Di un docente accompagnatore per ogni 10 alunni partecipanti per i viaggi d’istruzione all’estero. Nel caso di partecipazione di un numero massimo di 10 alunni per un viaggio di istruzione all’estero o di massimo 15 alunni per un viaggio d’istruzione in Italia, la figura del docente referente-organizzatore coincide con quella dell’ accompagnatore.

ARTICOLO 7:

Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, la funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai Collaboratori Scolastici.

ARTICOLO 8:

Gli insegnanti accompagnatori vanno scelti all’interno della classe e vengono nominati dal Dirigente Scolastico.

ARTICOLO 9:

Si auspica la totale partecipazione degli alunni di ciascuna classe interessata. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non sarà concessa l’autorizzazione è pari ai 2/3 degli alunni frequentanti la classe.

ARTICOLO 10:

Gli alunni che non partecipano ai viaggi di istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni.

ARTICOLO 11:

Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita (senza pernottamento) in occasione di mostre o altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare la documentazione necessaria all’organizzazione in tempo congruo.

ARTICOLO 12:

I Genitori degli alunni interessati alle iniziative dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 7° giorno antecedente allo svolgimento dell’iniziativa. A norma di legge non è consentita la gestione fuori bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario o postale intestato alla scuola, dal Docente referente o da un Genitore rappresentante di classe.

ARTICOLO 13:

I Genitori degli alunni interessati alle iniziative dovranno consegnare al Docente referente-organizzatore l’autorizzazione di partecipazione, consapevoli di essere responsabili di qualsiasi danno recato da parte dei loro figli alle strutture alberghiere, ai mezzi di trasporto, musei, ecc.

ARTICOLO 14:

Il Docente referente-organizzatore deve portare con sé un modello per la denuncia di infortunio, l’elenco dei numeri telefonici/fax della scuola, l’elenco dei numeri telefonici dei Genitori degli alunni partecipanti per eventuali comunicazioni. Deve accertarsi che tutti gli alunni abbiano un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria o, in sostituzione di questa, il modello E111.

ARTICOLO 15:

I Docenti accompagnatori al rientro devono relazionare al D.S., con una sintetica memoria scritta, l’andamento della visita o del viaggio di istruzione, rilevando eventuali inconvenienti verificatisi. La relazione va prodotta anche nel caso in cui questi non si siano verificati.

ARTICOLO 16:

Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono vera e propria attività didattica, quindi durante il loro svolgimento vigono le stesse norme che regolano le attività scolastiche.

ARTICOLO 17:

La scuola assicura gli alunni per tutta la durata del viaggio d’istruzione.

ARTICOLO 18:

I viaggi di istruzione si devono svolgere in periodi dell’anno scolastico non coincidenti con attività didattiche programmate e si devono concludere preferibilmente entro il 30 aprile.

ARTICOLO 19:

Le classi prime potranno effettuare non più di due visite di istruzione della durata di un giorno nell’anno scolastico. Le classi seconde e terze potranno realizzare viaggi di istruzione in Italia con un numero limitato di pernottamenti, proporzionato alla distanza della meta da raggiungere e al mezzo di trasporto impiegato. Le classi quarte e quinte potranno svolgere anche viaggi di istruzione all’estero, per un numero di pernottamenti proporzionato alla distanza della meta da raggiungere e ai tempi di percorrenza del mezzo di trasporto utilizzato.
Regolamento

Centro Servizi Documentazione
– Biblioteca –
La Biblioteca è diretta da un bibliotecario designato dal Ministero e risponde al D. S. per la conservazione del materiale librario e delle suppellettili. Il D. S. potrà avvalersi anche della collaborazione di altri docenti. La biblioteca è accessibile ai docenti, genitori e studenti per la consultazione e il prestito di libri e riviste in giorni ed orario stabiliti. A cura della Biblioteca è prodotta la Carta dei Servizi che stabilisce l’orario di apertura agli studenti e docenti della scuola e le modalità di consultazione e prestito.

ARTICOLO 1: Orario di apertura

La Biblioteca è aperta a studenti e docenti per il prestito e la consultazione tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle 13.30. Gli studenti possono accedere solo previa autorizzazione del docente in orario di lezione.

ARTICOLO 2: Modalità di consultazione e prestito

È possibile consultare libri, dizionari, opere enciclopediche, riviste e il catalogo delle monografie e dei periodici con l’assistenza dei collaboratori e previa registrazione dei propri dati. Ciascun utente può ricevere in prestito al massimo due documenti per volta e tenerli per un massimo di venti giorni, rinnovabili una sola volta se non prenotati da altri. Il prestito avviene previa registrazione, a cura degli operatori, dei dati su apposito registro e sottoscrizione del beneficiario con firma autografa. Sono tassativamente esclusi dal prestito enciclopedie, dizionari, vocabolari, opere di grande pregio o deperibili, videocassette, CD e DVD. I materiali didattici presenti in biblioteca possono essere utilizzati in classe durante le ore di lezione esclusivamente sotto la responsabilità del docente.

Appendice-al-DVR

Piano-scolastico-per-la-Didattica-Digitale-Integrata

Regolamento-per-la-Didattica-Digitale-Integrata

Contatti

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